Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, colui che sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 11.746,68, può richiedere la nomina di un Avvocato e la sua assistenza legale a spese dello Stato.
L’istituto del Patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
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